Contabilizzazione del calore nei condomini

Cos’è la contabilizzazione del calore nei condomini? La contabilizzazione è il meccanismo che consente, in presenza di una caldaia centralizzata, di calcolare e gestire i consumi del riscaldamento e dell’acqua sanitaria in maniera totalmente autonoma, grazie alla dotazione di contatori individuali.
L’obbligo per i condomini L’Italia ha recepito la direttiva Europea con il Decreto Legislativo n.102 del 4 luglio 2014, entrato in vigore il 19 luglio 2014. All’interno di questo quadro normativo si è prescritta l’obbligatorietà della contabilizzazione del calore e della termoregolazione, con l’utilizzo di contatori/ripartitori di calore da installarsi entro il 31 dicembre 2016 e la ripartizione delle spese di riscaldamento e acqua sanitaria secondo quanto indicato dalla normativa tecnica UNI 10200 e successive modifiche.

Impianto di riscaldamento condominiale:
soggetto terzo responsabile

L’amministratore è soggetto a rispondere dei danni eventuali derivanti da guasti o mal funzionamenti dell’impianto di riscaldamento. L'esercizio, la conduzione dell'impianto termico nonché il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidate al responsabile dell'impianto. Il responsabile dell'impianto risponde del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. Il responsabile dell'impianto in caso di mancato adempimento degli obblighi su di lui gravanti potrebbe essere sanzionato ai sensi dell'articolo 11 D.P.R. 74 del 2013. Le funzioni e gli obblighi imposti al responsabile dell'impianto possono essere delegati ad un terzo così detto “terzo responsabile”.

Il soggetto terzo responsabili
L’amministratore è avulso da responsabilità per danni derivanti da cattivo funzionamento dovuto ad atti omissivi solo nel caso in cui venga individuato un terzo responsabile, quale l’impresa specializzata, avente le competenze specifiche sia organizzative che tecniche oltre che risultante essere in possesso dei requisiti per gestire un impianto di tal genere. La nostra azienda può essere incaricata durante l’assemblea come soggetto terzo responsabile.

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Manutenzione Programmata

Il tecnico, secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 74/2013, effettua il controllo di efficienza energetica dei componenti dell’intero impianto ad ogni manutenzione periodica. Inoltre provvede a compilare e/o rilasciare il libretto d’impianto.